Lo Sapevate Che !!!
Per produrre Boilies in Italia destinate alla vendita al pubblico contenete proteine animali bisogna essere registrati ed aver ottenuto un numero di riconoscimento ad un regolamento specifico :
Nota Ministeriale: C 225/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.7.2019
Domanda 3
«Sono un pescatore che produce esche da pesca per i pescatori locali della mia zona. Sono considerato un operatore del settore dei mangimi?»
RISPOSTA
Le esche da pesca che vengono sparse per attirare i pesci in una data area (le cosiddette pasture) sono considerate rientranti nella definizione di «mangime» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.
I produttori di tali pasture devono quindi essere considerati operatori del settore dei mangimi ed essere registrati conformemente al regolamento sull’igiene dei mangimi. Nel caso di una «produzione domestica privata» di pasture destinate al consumo domestico privato, i produttori sono tuttavia esonerati dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sull’igiene dei mangimi.
Le esche da pesca destinate ad essere fissate a un amo e quindi non destinate a soddisfare le esigenze nutrizionali di un animale non sono invece da considerarsi mangimi per animali.
5.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 225/17
Questo principio è coerente anche con la legislazione dell’Unione, considerando il riferimento alle larve e ai vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca nel contesto dell’alimentazione degli animali contenuto nell’articolo 18 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale (48) e le disposizioni contenute nell’allegato X, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011.